-“Togliere dall’articolo 143 del Codice Civile il riferimento all’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi”.
E’ un disegno di legge di una sola riga depositato oggi a Palazzo Madama, a prima firma della senatrice del Pd Laura Cantini e sottoscritto anche dai colleghi Alessandra Bencini (Idv), e dai dem Daniele Borioli, Rosaria Capacchione, Valeria Cardinali, Monica Cirinnà, Camilla Fabbri, Sergio Lo Giudice, Alessandro Maran, Mario Morgoni, Stefania Pezzopane, Francesca Puglisi.
“E’ un retaggio di una visione superata e vetusta del matrimonio-spiega Cantini- il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale. Inoltre la legge 219 del 2012-sottolinea la senatrice pd- ha superato la distinzione tra figli legittimi e naturali, che rese fondamentale all’epoca l’obbligo di fedeltà tra i coniugi. Da questo punto di vista l’accordo raggiunto sulle unioni civili recepisce un modello molto più avanzato, che dovrà essere recepito dal Codice civile”, conclude la senatrice Cantini

IL DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all’articolo 143 del codice civile, in materia di soppressione dell’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi d’iniziativa dei senatori:
CANTINI
BENCINI
BORIOLI
CAPACCHIONE
CARDINALI
CIRINNA’
FABBRI
LO GIUDICE
MARAN
MORGONI
PEZZOPANE
PUGLISI

Onorevoli senatori. Il presente disegno si propone di modificare l’articolo 143 del codice civile sopprimendo l’obbligo reciproco di fedeltà dei coniugi in quanto retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi.
La stessa giurisprudenza negli ultimi anni è stata costante nel ritenere che la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio può condurre ad addebitare la separazione al coniuge trasgressore solo qualora la violazione sia riconducibile alla crisi dell’unione.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 7998 del 2014, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, ma deve verificarne l’effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale previo accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, tenendo conta anche della frequenza e delle modalità con cui la infedeltà è avvenuta. Ed ancora, “(…) il Giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’articolo 143 del codice civile dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. A tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge la quale, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto perché autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà.” (Cass. Civile 11 giugno 2008, n.15557).
Pertanto dalle pronunce della Corte Suprema si evince che affinché la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio possa condurre il giudice ad addebitare la separazione al coniuge trasgressore è necessario che alla violazione sia riconducibile la crisi dell’unione.
Inoltre, con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”)  è stato superato il problema annoso della distinzione fra figli legittimi e figli naturali, distinzione odiosa che ha reso fondamentale per il legislatore la previsione dell’obbligo di fedeltà tra coniugi. Infatti, l’articolo 143 del codice civile stabilendo l’obbligo fedeltà tra i coniugi si richiama soprattutto alla fedeltà sessuale della donna perché solo con obbligo a fedeltà sessuale della donna i figli nati nel matrimonio erano comunque figli legittimi. Era una norma di tutela dei figli.
Con la citata legge del 2012 questa motivazione decade: è stata eliminata in tutte le leggi vigenti la distinzione tra figli legittimi e non, equiparando nei diritti tutti i figli comunque nati.
Si tratta di una legge di civiltà che ha superato un retaggio di arretratezza e un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei figli naturali.
Per il resto l’obbligo alla fedeltà deve essere inteso anche e soprattutto come fiducia e rispetto dell’altro, un valore importante, ma non ascrivibile certamente tra i doveri da imporre con legge dello Stato.
Ora si auspica un ulteriore passo in avanti che tenga conto della trasformazione della realtà, della società e dei rapporti trai componenti della famiglia.

Art. 1
1. All’articolo 143, comma secondo, del codice civile, le parole “alla fedeltà” sono soppresse.

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