L’aula del Senato ha finalmente approvato, in terza lettura, il disegno di legge sull’introduzione del reato di tortura. Lo ha fatto dopo l’ultima estenuante mediazione che ha interrotto un letargo di molti mesi su un testo il cui primo voto risale al 5 marzo 2014.
Sono passati più di trent’anni da quel 10 dicembre 1984, in cui venne conclusa a New York la Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Alla base di quella Convenzione stavano i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, secondo cui il riconoscimento dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, insieme all’art.5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 che stabiliva che “nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”.
L’art.1 della Convenzione di New York definisce la tortura come:
“[…] qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine – precisa il testo della Convenzione – non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”.
L’art.2 della Convenzione impegna gli Stati Parte ad assumere provvedimenti legislativi per impedire che atti di tortura siano compiuti sul proprio territorio. Da quel 10 dicembre 1984 l’Italia ha visto avvicendarsi 23 governi, 9 legislature e decine di proposte di legge, ma finora il nostro paese non è riuscito a dotarsi di un legge contro la tortura.
Alcuni di noi non erano a favore di questa scelta e avrebbero voluto rispettare il carattere proprio del reato di tortura – e nel merito abbiamo discusso a lungo, in commissione e in aula – ma questa è la strada che il Parlamento è riuscita a trovare per mandare in porto questa norma dopo tre decenni di tentativi andati a vuoto.
Trent’anni in cui il nostro paese ha sofferto l’assenza di questa legge, a fronte di diverse situazioni in cui la sua presenza sarebbe stata necessaria a garantire diritti fondamentali. Basti ripensare alle brutali violazioni dei diritti umani avvenute a Genova nel 2001 fra la caserma Bolzaneto e la scuola Diaz o ai fatti del carcere di Asti.
La Corte europea dei diritti umani nell’aprile del 2015 ha condannato l’Italia per la pesantissima aggressione (una “macelleria messicana” come la definì uno dei suoi autori) ai danni di 87 attivisti messa in atto alla scuola Diaz di Genova in occasione del G8 del 2011. In quella sentenza i giudici di Strasburgo hanno scritto che l’impunità dei colpevoli di quella vicenda è imputabile “alla legislazione penale italiana che non permette di sanzionare gli atti di tortura e di prevenirne altri”.
Nel luglio 2012, infatti, la Corte di Cassazione aveva condannato in via definitiva per falso aggravato i vertici della Polizia di Stato ma il reato di lesioni gravi di cui erano accusati nove agenti coinvolti nei pestaggi, in assenza di una norma specifica sulla tortura, era andato in prescrizione.
Più di recente, nell’aprile 2016, la Corte Europea dei Diritti umani ha di nuovo stabilito che un cittadino italiano, Andrea Cirino, aveva subito torture all’interno di un carcere del nostro paese, quello di Asti. Lo stesso aveva già stabilito il Tribunale di Asti.
Nel 2009 Cirino era stato vittima dell’azione di una “squadretta”, lasciato nudo in terra in dicembre, senza cibo, massacrato di botte, sottoposto a calci in faccia durante la notte per impedirgli di addormentarsi. Eppure nessuno dei dieci responsabili accertati ha subito una condanna penale: due destituzioni, due sospensioni dal servizio. Per il resto, tutto prescritto in assenza di una norma specifica.
Nel marzo scorso, mentre l’iter del disegno di legge rimaneva sospeso in Senato, il Consiglio d’Europa dichiarava insufficienti le misure assunte dall’Italia per dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte europea dei diritti umani dell’aprile 2015 sul caso Cestaro, relativo alle violenze alla Diaz durante il G8 di Genova .
L’approvazione di questa legge, lungi dal costituire, come qualcuno impropriamente teme, un ostacolo al sereno svolgimento del proprio lavoro da parte delle forze dell’ordine rappresenterà un’ulteriore garanzia della trasparenza e della legittimità dei loro atti, e fornirà un vantaggio indubbio per la credibilità delle istituzioni e delle forze dell’ordine, che nella loro quasi totalità servono il Paese nel pieno rispetto delle leggi.
Dopo le modifiche approvate oggi, frutto dell’ennesima mediazione, il testo dovrà tornare alla Camera per l’approvazione spero definitiva. C’è da augurarsi che questo avvenga presto: troppo tempo è passato da quel marzo 2014 in cui abbiamo approvato il testo in prima lettura e troppo tempo è passato da quel 1988 in cui l’Italia ha sottoscritto la Convenzione del 1984. Soprattutto, troppo tempo senza giustizia hanno aspettato le vittime italiane di atti accertati di tortura.
Se c’è una violazione di diritti umani che risulta particolarmente grave e quella compiuta da organi o uomini dello Stato nei confronti di cittadini il cui corpo è la cui libertà sono nelle mani di quello Stato.
In un momento in cui il nostro Paese è impegnato nella ricerca della verità su un nostro connazionale, Giulio Regeni, torturato in uno Stato estero, e in uno scenario in cui da Paesi a noi vicini, dalla Cecenia alla Siria, giungono notizie di torture di massa da parte dei governi locali, l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento rappresenta l’opportunità per l’Italia di avere finalmente tutte le carte in regola per chiedere a voce alta l’applicazione della Convenzione di New York.
> Articolo pubblicato su Huffington Post