Oggi il Senato ha approvato il disegno di legge sul negazionismo. Per la prima volta nel nostro Paese viene introdotta la punibilità delle teorie che neghino l’Olocausto, i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra.

Nel pieno rispetto della libertà di ricerca storica e della libertà di opinione, la negazione di questi crimini storici non è considerata un reato in sé ma un aggravante che scatta solo se si commettano reati già previsti dalla legge Reale del 1975: la propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico o la pubblica istigazione a commettere atti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, razziali o religiosi.

Qui il video e il testo del mio intervento in aula.


Senato della Repubblica
Seduta di martedì 11 febbraio 2015

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, siamo in presenza di un testo di legge che rappresenta il momento di ricaduta di una discussione molto importante, vera e interessante, che ha coinvolto la Commissione giustizia prima e l’Assemblea ora, su temi che vanno oltre lo specifico testo normativo in esame riguardando alcuni elementi fondamentali della civiltà giuridica di un Paese e delle forme dello stare assieme.

Vi sono stati interventi molto puntuali prima del mio, come quelli dei senatori Manconi e Corsini, che hanno messo in evidenza come stiamo discutendo del rapporto che il legislatore deve definire tra due beni, entrambi da tutelare: da una parte, la libertà di opinione e di espressione; dall’altra, il diritto di essere garantiti nella integrità della propria dignità, onorabilità e sicurezza, nonché, nel caso specifico della proposta di cui stiamo parlando, in quel bene supremo, che rappresenta un tratto fondamentale dell’identità di una persona e di un popolo, che è la memoria. La memoria infatti è un bene che fa parte della nostra persona e della nostra identità e merita la tutela che si deve alla dignità ed alla integrità di una persona.

La discussione è stata vera, perché con autentico spirito di confronto fra posizioni diverse siamo andati alla ricerca del limite da porre fra i due beni importanti e degni di tutela ai quali ho accennato poc’anzi e credo che il testo oggi in discussione rappresenti un punto di equilibrio molto avanzato, in grado di guidare questo Parlamento anche nella definizione di altri atti normativi. Abbiamo infatti affrontato più volte questo tema nell’attuale legislatura: penso alla recente discussione sul disegno di legge in materia di diffamazione o alla discussione, che fino adesso si è fermata in Commissione giustizia, sul disegno di legge contro l’omofobia che, come questo, rappresenta una proposta di modifica della legge Reale del 1975 e del suo aggiornamento (legge Mancino, n. 205 del 1993).

Sul tema, in Commissione diritti umani al Senato, abbiamo avuto un’interessante discussione con il rappresentante ONU per la libertà di espressione e abbiamo potuto confrontarci su dove porre un limite. Certo, ci aiutano atti internazionali e impegni assunti dal nostro Paese, prima fra tutti la decisione quadro del Consiglio d’Europa del 2008 relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, che ha chiesto ai Paesi sottoscrittori di intervenire in modo specifico con misure legislative affinché fossero resi punibili, fra gli altri, «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità è dei crimini di guerra, quali definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale » e « i crimini di cui all’articolo 6 dello Statuto del tribunale militare internazionale allegato all’Accordo di Londra dell’ 8 agosto 1945» sui crimini nazifascisti.

Devo qui sottolineare come il livello di punibilità previsto dalla proposta di cui stiamo discutendo rimanga al di sotto di quanto richiesto dalla decisione quadro, a conferma dell’accortezza e della moderazione con cui ci siamo avvicinati a questo tema.

Voglio poi sottolineare – lo hanno fatto altri prima di me, ma credo sia elemento chiave della nostra discussione – come il disegno di legge in esame non sia in alcun modo orientato a punire un’opinione. Certamente, le opinioni e le espressioni non possono essere prive di limiti e questo non è un punto su cui partiamo da zero, esistendo già nel nostro ordinamento reati come la calunnia, la diffamazione e la falsa testimonianza, nel cui ambito le parole pronunciate da una persona possono configurare un reato. Voglio qui ricordare in particolare un’affermazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui « negare i crimini contro l’umanità rappresenta una delle forme più gravi di diffamazione razziale a danno degli ebrei e di istigazione all’odio contro di essi » , e che le osservazioni contrarie ai valori di base della Convenzione non godono della tutela garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani, cioè quella relativa alla libertà di espressione. Quindi, il massimo organo di cui l’Unione Europea si è dotato per garantire i diritti fondamentali della persona pone un limite alla stessa libertà di espressione e di opinione quando questa configuri un danno o un conflitto con altri beni tutelati dai principi fondamentali della stessa CEDU. Nonostante questo, noi ci siamo fermati un passo prima. Infatti, nella nostra proposta non consideriamo in alcun modo l’espressione o la definizione di «teorie negazioniste» come un reato in sé; nella nostra proposta configuriamo l’espressione di teorie negazioniste come aggravante solo se accompagnino altri reati già previsti dalla legge Reale n.654 del 1975.

In quella legge si parla di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, quindi, attenzione: non stiamo parlando di propaganda in sé di teorie negazioniste, ma propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale quando accompagnate, per l’appunto, da teorie negazioniste. E ancora, attraverso una modifica che facciamo della legge Reale, definiamo, come ci chiede la stessa decisione quadro del 2008, il carattere pubblico di un’eventuale istigazione alla discriminazione, all’odio o alla violenza, e inseriamo come aggravante il fatto che quel reato di istigazione alla discriminazione razziale, all’odio o alla violenza sia accompagnato dall’affermazione di teorie negazioniste.

Io credo che abbiamo fatto un buon lavoro, con la prudenza massima che una discussione e un confronto tra posizioni diverse ci hanno indotto a mettere in campo, ma definendo in maniera – io spero – quanto più condivisa possibile, il rapporto tra la libertà di espressione e di opinione e la tutela di un’eventuale persona offesa, in quel «luogo» importante, alto, degno della massima tutela, che è il rispetto della dignità profonda di una persona, di un gruppo sociale, di un gruppo etnico e del diritto alla propria memoria.

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