L’estensione del limite di età, dai ventuno ai venticinque anni, per l’applicazione delle misure penali previste per i minorenni, sia accompagnata da misure adeguate. Questo il contenuto di un ordine del giorno presentato in Commissione Giustizia del Senato e fatto proprio dal Governo, relativo al decreto n.92 in materia carceraria che sarà al voto nell’aula del Senato il prossimo 6 agosto. L’odg, sottoscritto dai senatori Pd Sergio Lo Giudice, Giuseppe Lumia, Rosaria Capacchione, Monica Cirinnà, Giuseppe Cucca, Rosanna Filippin e Nadia Ginetti segue un atto analogo assunto nei giorni scorsi dalla Camera su proposta della deputata Pd Sandra Zampa.
“L’intenzione di mantenere all’interno dell’ordinamento penale minorile i giovani fino ai venticinque anni che abbiano compiuto un reato da minorenne è in sé condivisibile – spiega Sergio Lo Giudice, primo firmatario della proposta -. Tuttavia questa scelta potrebbe avere contraccolpi negativi sull’organizzazione degli istituti penali minorili. Non è possibile progettare trattamenti analoghi per un ragazzo di quattordici anni e uno di ventiquattro, magari con già alle spalle un’esperienza precedente nel carcere per adulti. Per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto dal Governo di valutare tre interventi: erogare più risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili, differenziare gli interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti, attivare specifici istituti a custodia attenuata utilizzando le strutture già disponibili nel circuito penale minorile”.
ORDINE DEL GIORNO ddl 1579 DL 92
Il Senato
premesso che:
il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile, all’articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all’esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggiore età;
il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;
l’inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggiore ai ventun’anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo;
a valutare la possibilità di predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;
a valutare l’opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell’ambito del circuito penale minorile.
Lo Giudice , Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti