Il disegno di legge sulla scuola è arrivato in Senato fra mille polemiche. Nonostante la Camera abbia migliorato in diverse parti il testo originale, rimangono diversi nodi da sciogliere. Il ruolo dei dirigenti nella scelta e nella valutazione e dei docenti, le modalità di assunzione di precari gia formati, selezionati e abilitati, i contributi e le agevolazioni fiscali alle scuole paritarie sono alcune delle questioni aperte. Ho presentato alcuni emendamenti al testo in discussione in Commissione Istruzione del Senato e ne ho controfirmati altri. Eccoli qui.

PRIMA FIRMA
2.47
Lo Giudice, Gotor, Guerra, Manassero, Pegorer
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il piano definisce i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento da parte del dirigente scolastico, come previsto all’articolo 9, comma 2».

2.68
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            «b-bis) potenziamento delle competenze umanistiche e storico-filosofiche;».

9.74
Lo Giudice, Gotor, Guerra, Manassero, Pegorer
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze coerenti con gli insegnamenti da impartire».

10.7
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Sostituire l’articolo, con il seguente:
        «Art. 10. – (Piano straordinario di assunzioni) – 1. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
        2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l’organico dell’autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. L’organico è finalizzato alla promozione dell’autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell’infanzia statale e il rafforzamento dell’offerta formativa nelle aree del Mezzogiorno.
        3. Le assunzioni sono effettuate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti.
        4. Con apposito Decreto Ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
        5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l’abilitazione attraverso tale percorso.
        6. Le assunzioni sono disposte ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avvengono attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
        7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».
        Conseguentemente, all’articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
        «2-bis. Agli oneri di cui all’articolo 10, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.
        2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.
        2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.
        2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
        2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l’omologazione e procedere all’installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.78
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002;».

10.82
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011».

10.114
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
            «c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l’a.a. 2012-13»;
            b) Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell’organico dell’autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l’ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014»;
            c) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
            d) Al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b) e c)» aggiungere le seguenti: «d)».

10.208
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Al comma 10, dopo le parole: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado» aggiungere le seguenti: «, se esaurite».

13.63
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) quattro docenti dell’istituzione scolastica;».

17.38
Lo Giudice, Gotor, Manassero, Pegorer, Martini
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, entro tre mesi dal loro versamento, versano il 20 per cento delle stesse in un fondo di perequazione da istituirsi presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il suddetto fondo è ripartito annualmente tra gli istituti scolastici che abbiano beneficiato di erogazioni in una misura inferiore ad una soglia per alunno determinata annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».

18.17
Lo Giudice, Gotor, Guerra, Manassero, Pegorer
Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le seguenti parole: «del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo l della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni».

18.23
Lo Giudice, Guerra, Manassero, Pegorer
Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le seguenti parole: «e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,».

19.15
Lo Giudice, Guerra, Manassero, Pegorer, Martini
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di potenziare l’utilizzo delle risorse dai proventi dall’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinati dai contribuenti allo Stato per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri pone in essere, attraverso canali radiotelevisivi, carta stampata, affissioni murali e rete internet, specifiche campagne di informazione e promozione per la destinazione allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

FIRMATI
2.3
Corsini, Chiti, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Gotor, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Manassero, Martini, Migliavacca, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonego, Tocci
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Al fine di realizzare l’autonomia e la riorganizzazione dell’intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell’offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti criteri che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario in tutto il territorio nazionale, assicurando la, sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell’istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:
            a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l’identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento di cui all’articolo 33 della Costituzione;
            b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all’articolo 34 della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale e professionale per tutti coloro che partecipano alla vita dell’istituzione scolastica;
            c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.4
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
RITIRATO
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. AI fine di realizzare l’autonomia e la riorganizzazione dell’intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell’offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti principi che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando la sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell’istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:
            a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l’identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’articolo 33, primo comma, della Costituzione.
            b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all’articolo 34, primo comma, della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale per tutti coloro che partecipano alla vita dell’istituzione scolastica;
            c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.296
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Sopprimere commi 14 e 16.
        E conseguentemente aggiungere:
        «Art. 8-bis. – Il personale da assumere ai sensi della presente legge è assegnato, secondo le normative vigenti, alle singole scuole per i posti comuni e di sostegno e alle reti di scuole per il potenziamento dell’offerta formativa» e all’articolo 9 sopprimere i commi 2, 3, 4, 5».

2.309
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Dirindin, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 14 sostituire le parole: «ai posti dell’organico dell’autonomia» con le seguenti: «ai posti dell’organico dell’autonomia per il potenziamento dell’offerta formativa».
        Al comma 16, sostituire le parole:«all’organico dell’autonomia» con le seguenti: «ai posti dell’organico dell’autonomia per il potenziamento dell’offerta formativa».
        Conseguentemente:
        all’articolo 8, comma 8, dopo: «la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche» sostituire: «del medesimo ambito territoriale» con: «coincidenti con i confini degli ambiti territoriali».
         all’articolo 8, al comma 12, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il personale docente già assunto o da assumere in ruolo a tempo indeterminato sui posti comuni o di sostegno conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza o di nuova nomina».
        Conseguentemente:
        All’articolo 9, sostituire il primo periodo del comma 2, con il seguente:
        «Il dirigente scolastico anche tenendo conto delle candidature o delle preferenze presentate dai docenti:
            a) propone, per la copertura dei posti di potenziamento dell’offerta formativa, gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati a tale scopo agli ambiti territoriali di riferimento;
            b) assegna la nuova sede di titolarità ai docenti che hanno fatto domanda di trasferimento, ai fini o in seguito alla mobilità professionale o territoriale, per i posti della sua scuola vacanti nell’ambito territoriale;
            c) assegna la sede di titolarità, sui posti comuni o di sostegno disponibili e vacanti, ai docenti, nominati sui posti di potenziamento dell’offerta formativa dell’ambito territoriale, che ne abbiano fatto richiesta, avendone titolo, al termine di un triennio di incarico».
        Conseguentemente:
        All’articolo 10 sostituire:
        a) il primo alinea del comma 2 con il seguente: «Sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 8 comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo»;
            b) il comma 5 con il seguente:
        «5. Le assunzioni nei posti comuni e di sostegno comportano l’attribuzione della titolarità nelle scuole prescelte nei corrispondenti ambiti territoriali. Le assunzioni nei posti di potenziamento dell’offerta formativa si riferiscono all’ambito territoriale prescelto. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e fra le scuole in essi indicate. All’assunzione nella sede di titolarità o nell’ambito territoriale si provvede seguendo l’ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l’ordine di preferenza per il tipo di posto e per le scuole. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all’assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie».
            c) al comma 6: «i soggetti di cui al comma 5» con: «i posti di cui all’articolo 9 comma 2».
            d) i primi tre periodi del comma 12 con i seguenti:
        «12. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti comuni, di sostegno e di potenziamento, vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015.
        Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato, nominati nelle scuole o in esse incaricati in via provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, in quanto assegnati, agli ambiti territoriali a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione delle nuove sedi di titolarità o degli incarichi triennali. I docenti nominati a tempo indeterminato, con titolarità nelle scuole, partecipano solo a domanda».
        All’articolo 22, al comma 2, lettera b), punto 4: «indeterminato» aggiungere: «con la titolarità nella scuola prescelta».

4.20
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 2 dopo le parole:« professionali,» inserire le seguenti: «con la Pubblica Amministrazione,».

8.16
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 3, dopo le parole: «Il riparto della dotazione organica tra le Regioni è» sostituire le parole: «effettuato sulla base del numero delle classi» con le seguenti: «finalizzato a diminuire e a equilibrare tra le diverse situazioni territoriali il rapporto tra numero degli alunni e numero dei docenti dell’organico dell’autonomia».

9.19
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonego
Apportare le seguenti modificazioni:
        Al comma 1, sostituire le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.» con le seguenti: «Il Comitato per la valutazione dei docenti istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 13 della presente legge assicura la valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».
        Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il Comitato per la valutazione dei docenti propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi».
        Ai commi 3, e 5 sostituire ove ricorrano le parole: «dirigente scolastico» con le seguenti: «Comitato per la valutazione dei docenti» e al comma 4 sostituire le parole: «il dirigente scolastico» con le seguenti: «ogni membro del Comitato per la valutazione dei docenti».
        Conseguentemente:
        all’articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 13 della presente legge, sulla base di un’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor».
        all’articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
        «sostituire il comma 2 con il seguente:
        ’’2. Il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione’’.
        Al comma 4, capoverso ’’Art. 11’’, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:
        ’’2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
        3. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti dell’istituzione scolastica individuati dal consiglio di istituto.
        4 Il comitato è integrato da due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione senza diritto di voto e individuati ogni due anni dal consiglio di istituto.
        5. Il comitato decide sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo sentito il parere del docente al quale sono affidate le funzioni di tutor’’».

9.70
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

9.73
Gotor, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Migliavacca, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonego, Tocci
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.78
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso».

9.100
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero
Al comma 3, sostituire la parola: «rinnovabile» con le seguenti: «ed è poi rinnovato purché».

9.126
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero
Al comma 4, sostituire le parole: «con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale» con le seguenti: «con i docenti a cui intende conferire l’incarico».

9.127
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Pegorer
Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, né fra questi e soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali alla scuola, ai sensi dell’articolo 17, in misura superiore a cinquemila euro.».

9.198
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Al comma 11, sostituire la lettera a), con la seguente:
            «a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, ovvero i soggetti che alla data del 30 aprile 2014 avevano un contenzioso giudiziario pendente a seguito di rinnovazione concorsuale e che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva in merito al suddetto contenzioso, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;».

9.246
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gatti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 17, sostituire le parole da: «per il triennio 2016-2018 possono», fino alla fine del comma con il seguente periodo: «possono essere attribuiti, a Dirigenti scolastici in servizio da almeno 5 anni, per il triennio 2016-2018, incarichi temporanei per le funzioni ispettive. Tali incarichi per dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono assegnati nell’ambito di tutti i posti vacanti della corrispondente dotazione organica così come definita ed articolata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). Tali incarichi possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni».
        Conseguentemente, all’articolo 25, comma 2, primo periodo, modificare come segue: sostituire 8.313.000 per il 2016, 37.563.000 per il 2017, 18.863.000 per il 2018 rispettivamente con 15.313.000, 44.563,000 e 25.863.000.

9.252
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Dopo comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. Per i prossimi bandi di assunzione degli ispettori tecnici, ai fini della qualificazione della funzione, sono definiti i seguenti criteri:
            1. competenze teorico-pratiche in campo educativo e nella gestione dei sistemi educativi complessi, al CV e, in particolare alle competenze conquistate sul campo e mostrate con una relazione ragionata che documenti: capacità di sostenere i compiti dei dirigenti scolastici in quanto leader di comunità educative e la capacità di favorire la costruzione e manutenzione dei processi cooperativi nelle scuole e tra scuole;
            2. profilo professionale di ’’promotori di sviluppo/potenziamento educativo e di innovazione pedagogica e didattica condivisa delle scuole, reti di scuole e reti territoriali dell’apprendimento, della formazione e della ricerca’’;
            3. capacità di promuovere ’’percorsi e occasioni di formazione dei docenti che abbiano caratteri partecipativi e fondati su esperienza e proposta operativa e che siano in particolare mirati all’innovazione della didattica e alla didattica laboratoriale’’;
            4. capacità di sostenere ’’il miglioramento dell’offerta delle scuole autonome anche sulla base dei processi in atto di autovalutazione (RAI TV) e di valutazione’’ delle scuole stesse; i progetti e le azioni ordinarie e straordinarie di contrasto della dispersione scolastica e del fallimento formativo nonché dell’esclusione precoce in particolare di bambini e ragazzi stranieri e con disabilità e bisogni educativi speciali; ’’le azioni che le scuole mettono in campo, anche in rete e d’accordo con ogni altra agenzia educativa del territorio e con Università e centri di ricerca, Asl, Tribunale per i minori, ecc. per contrastare i diversi fenomeni di disagio (bullismo, cyberbullismo, violenze, dipendenze, ecc.) e per affrontare emergenze educative evidenziate dalle scuole’’; ’’i percorsi di orientamento e orientamento’’».

10.8
Gotor, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Sostituire l’articolo, con il seguente:
        «Art. 10. – (Piano straordinario di assunzioni) – 1. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11 comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolatici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
        2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l’organico dell’autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell’autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell’infanzia statale e il rafforzamento dell’offerta formativa nelle aree del sud.
        3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
        4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
        5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l’abilitazione attraverso tale percorso.
        6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi vigenti all’entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avverranno attingendo: dalle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
        7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.9
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Sostituire l’articolo, con il seguente:
        «Art. 10. – (Piano straordinario di assunzioni) – 1. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11 comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolatici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
        2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l’organico dell’autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell’autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell’infanzia statale e il rafforzamento dell’offerta formativa nelle aree del sud.
        3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
        4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
        5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l’abilitazione attraverso tale percorso.
        6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi vigenti all’entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avverranno attingendo: dalle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
        7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.19
Gotor, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi
Al comma 1 dopo: «2015/2016» aggiungere: «e fino al 2020/2021» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, un concorso per soli titoli di validità quinquennale riservato al personale docente abilitato ai sensi del decreto ministeriale n. 249/2010 e succo modo e int. che terrà conto di quanto previsto al successivo comma 17 lettere a) e b), e avrà validità limitata agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021».
        Conseguentemente:
        dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        «4-bis. I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis sono inseriti in un piano di assunzione quinquennale sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia che residuano dalle fasi di cui al comma precedente a decorrere dall’A.S. 2016/2017 fino all’A.S. 2020/2021.
        4-ter: «Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si impegna a redigere e a pubblicare un censimento per stabilire il numero dei posti vacanti e disponibili residuali dalle fasi precedenti da coprire con il precedente comma 4-bis. I risultati saranno impiegati per il bando del concorso di cui al comma 17.»
        Al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b) e c),» aggiungere le parole: «e al comma 4-bis e 4-ter.».
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. A decorrere dallo settembre 2016 le graduatorie del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis perdono efficacia ove risultino esaurite.».
        Al comma 17, sostituire le parole: «entro il 1º ottobre 2015» con le parole: «entro il 31 dicembre 2015.

10.20
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Apportare le seguenti modifiche:
        Al comma 1 dopo le parole: «2015/2016» aggiungere le seguenti: «e fino al 2020/2021».
        dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, un concorso per soli titoli di validità quinquennale riservato al personale docente abilitato ai sensi del decreto del ministero n. 249/2010 e succo modo e int. che terrà conto di quanto previsto al successivo comma 17 lettere a) e b), e avrà validità limitata agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021,»;
        dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis sono inseriti in un piano di assunzione quinquennale sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia che residuano dalle fasi di cui al comma precedente a decorrere dall’A.S. 2016/2017 fino all’A.S. 2020/2021»;
        dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
        «4-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si impegna a redigere e a pubblicare un censimento per stabilire il numero dei posti vacanti e disponibili residuali dalle fasi precedenti da coprire con il precedente comma 4-bis. I risultati saranno impiegati per il bando del concorso di cui al comma 17»;
        al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b) e c),» aggiungere le parole: «e al comma 4-bis e 4-ter,»;
        dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis, A decorrere dal 1º settembre 2016 le graduatorie del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis perdono efficacia ove risultino esaurite»;
        al comma 17, sostituire le parole: «entro il 1º ottobre 2015» con le parole: «entro il 31 dicembre 2015».

10.63
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti
All’articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
        1. al comma 2, lettera a) dopo le parole: «i vincitori», inserire le seguenti: «ed i soggetti iscritti a pieno titolo»;
        2. al comma 4, lettere a) e c) sostituire ovunque ricorra la parola: «vincitori», con le seguenti: «soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo»;
        3. al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 2», sostituire le parole: «lettera b)», con le seguenti: «lettere a) e b)».

10.69
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
            «b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ivi inclusi, a far data dal 1º luglio 2015, coloro che abbiano conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249»;
        2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
            «b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, per come stabilito alla lettera a) del comma 2, sono assunti, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
            c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto».

10.83
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché gli ammessi alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario che, avendo legittimamente sospeso la frequenza delle stesse, impossibilitati a riprenderla in seguito a quanto stabilito dall’articolo 64, comma 4-ter della legge del 6 agosto 2008, n. 133, hanno conseguito l’abilitazione attraverso i corsi istituiti con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, articolo 10 entro la data di entrata in vigore della presente legge».

10.85
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, dopo la lettera b) con la seguente:
            «b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l’a.a. 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo»
        2) al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:
            «c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati di cui alla lettera b-bis) del comma 2;
            c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati;»
        3) dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1º settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui al comma 2, lettera b-bis)».

10.86
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, dopo la lettera b) con la seguente:
            «b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l’a.a. 2012-13»
        2) al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:
            «c) gli abilitati di cui alla lettera b-bis) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell’organico dell’autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l’ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;
            c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera b-bis) del comma 2;»
        3) al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b)» sostituire le parole: «e c)» con le seguenti: «, c) e c-bis)».

10.191
Gatti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gotor, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Al comma 7 dopo le parole: «supplenza breve e saltuaria» aggiungere le seguenti: «tranne che al personale delle attuali graduatorie di II e III fascia di istituto che sia in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e abbia condotto almeno 12 mesi di attività di ricerca post-dottorale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 c. 1 della presente legge».
        Conseguentemente, al comma 14 dopo le parole: «abilitazione all’insegnamento» alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «ovvero non abilitati, ma in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD) in una disciplina compresa tra o affine a quelle della classe per la quale concorrono e che abbiano conseguito i crediti formativi universitari di cui all’articolo 22, c. 2b.2.1 della presente legge».

10.244
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti
Al comma 12, dopo le parole: «ambiti territoriali a livello nazionale,», sostituire le parole: «in deroga al vincolo triennale» con le seguenti: «in deroga ad ogni vincolo».

11.37
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Martini, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti
Sopprimere il comma 5.

11.38
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto a un ulteriore anno di formazione e di prova.».

11.50
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «preavviso» aggiungere le seguenti: «ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione».

13.11
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Dirindin, Corsini, Lo Giudice
Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
        «2. In riferimento alla previsione di cui al comma 16 dell’art. 21 della legge 59/1997 è istituita nell’ambito del ruolo docente la nuova figura professionale dell’insegnante esperto che viene scelto sulla base di un curricolo professionale che mostri competenze nella progettazione educativa, nell’innovazione della didattica, nella formazione dei formatori e nel coordinamento e conduzione partecipativa delle comunità dei docenti.
        L’insegnante esperto oltre l’attività docente svolge funzioni di sostegno delle competenze educative, didattiche e cooperative dei gruppi docenti impegnati nell’innovazione e nell’integrazione anche in relazione con le occasioni di apprendimento presenti nel territorio e con la ricerca universitaria, cura i piani di formazione decisi dalle scuole, facilita le forme di mentoring e tutoring dei docenti, la progettazione educativa, l’orientamento degli studenti, la riflessione sulle emergenze educative e la diffusione delle buone pratiche nelle reti di scuole, di cui al comma 8 dell’articolo 8 della presente legge.
        3. Il Governo predispone una specifica direttiva all’Aran per concordare in sede Contratto nazionale di lavoro gli standard professionali, il trattamento economico e le modalità di selezione della nuova figura professionale.
        4. Per finanziare la fase di avvio della figura professionale di cui al comma 2 è utilizzato il fondo di cui al comma 1».

13.13
Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:
        «2. Il fondo sostiene le iniziative dell’autonomia scolastica per la valorizzazione della professionalità dei docenti al fine di migliorare la qualità dei Progetti di Offerta formativa con particolare riferimento al contrasto della dispersione scolastica e all’integrazione degli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, all’innovazione della didattica, all’alternanza scuola-lavoro, alla flessibilità educativa e didattica nelle reti di scuole».

13.56
Gotor, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Martini, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonego
Al comma 4, capoverso «Art. 11.» sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti dell’istituzione scolastica individuati dal consiglio di istituto».

13.73
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero
Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
        «b-bis) un dirigente tecnico con funzione ispettiva del Miur».

13.75
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Pegorer
Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 3 sostituire le parole: «Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:» con le seguenti: «Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, in coerenza con principi e criteri di carattere generale emanati dal Miur e tenendo in ogni caso conto:».

13.79
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Pegorer
Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) del rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro».

15.9
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Il personale docente, per sopraggiunta personale valutazione della propria inidoneità professionale, può chiedere di essere collocato fuori ruolo e utilizzato, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale, in altri compiti nella Pubblica amministrazione.
        2-ter. L’utilizzazione di cui al comma 2-bis è disposta dal Miur d’intesa con il Ministro della pubblica Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione.
        2-quater Il Ministero della Pubblica Amministrazione di concerto con il Miur, sentite le organizzazioni sindacali, presenta alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall’approvazione della presene legge un programma per le suddette utilizzazioni.

17.17
Guerra, Fornaro, Gatti, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Pegorer
Al comma 1, sopprimere le parole: «e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti».

17.29
Gotor, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Migliavacca, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
        «4. I soggetti benefici ari delle erogazioni liberali di cui al comma l comunicano mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare; devolvono il 50 per cento di tali erogazioni in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 5 del presente articolo. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono altresì a dare pubblica comunicazione della destinazione e dell’utilizzo del restante 50 per cento delle erogazioni stesse rimaste nella loro disponibilità. Tale comunicazione avviene tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        5. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo l, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2015, sono stabiliti i criteri di riparto delle disponibilità iscritte nel fondo che sono destinate alle istituzioni scolastiche presso le quali le erogazioni liberali di cui al comma 1 risultano inferiori a una soglia determinata per alunno, annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

18.5
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Dirindin, Gatti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Sostituirlo col seguente: «Art.18 – (Rifinanziamento delle borse di studio) – 1. Le borse di studio di cui ai commi 9,10,11 e12 dell’articolo 1 della legge n.62/2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente con 132,2 e 75,5 milioni.
        La copertura è quella già prevista per la versione dell’articolo 18 emendata»

18.12
Gotor, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Martini, Migliavacca, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Tocci
Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire il primo periodo con il seguente: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e della scuola secondaria di secondo grado statale, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.».

18.15
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Apportare le seguenti modifiche:
            AI comma 1, dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «statali e paritarie».
            Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1 , comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

22.19
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 2, lettera a) numero 3), sostituire le parole da: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative .. » fino a « .. Unione europea» con le seguenti: «al fine di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica».

22.51
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 2 lettera b) numero 4, dopo la parola: «indeterminato» inserire le seguenti: «con la titolarità nella scuola prescelta».
        Conseguentemente alla lettera g), dopo la parola: «materia» inserire le seguenti: «e della legge n. 62,del marzo 2000».

22.85
Guerra, Fornaro, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Pegorer
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:
        «1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nella prospettiva generale di una scuola dell’inclusione, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; in funzione di un’attenta analisi dei risultati conseguiti con i corsi di formazione degli insegnanti di sostegno previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;».

22.185
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 2, lettera l), numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «mantenendo la presenza dei componenti esterni nelle commissioni di esame».

22.210
Guerra, Fornaro, Gatti, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Pegorer
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
        «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

22.213
Mineo, Tocci, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «integrandoli nel Testo Unico di cui alla lettera a) del presente articolo».

23.11
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge deve essere richiesto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999 da esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo atto».

23.17
Gotor, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Manconi, Migliavacca, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti
Sopprimere il comma 5.

23.20
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Per la derogabilità in sede contrattuale delle norme previste nella presente legge si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 165/2001».

25.2
Tocci, Mineo, Ricchiuti, Gotor, Pegorer, Corsini, Lo Giudice
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nel Fondo la Buona scuola di cui al comma 2 gli stanziamenti ivi previsti, che saranno destinati al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati:
        – a decorrere dal 2016 di 90 milioni corrispondenti alla spesa per le indennità di disoccupazione (ASPI) corrisposta nei due mesi estivi dell’anno scolastico 2014-2015 ai docenti supplenti incaricati fino al termine delle lezioni;
        – a decorrere dal 2017 di 50 milioni l’anno;
        – da 7,5 milioni per l’anno 2016, 15 milioni per l’anno 2017, 20,8 milioni per l’anno 2018, 13,3 milioni per l’anno 2019 e 5,8 milioni per l’anno 2020 derivanti dall’abrogazione dell’articolo 17».

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