Un chiarimento mio e di Monica Cirinna a una lettera pubblicata oggi da Concita De Gregorio su coppie di fatto, unioni civili e reversibilità
Gentile Concita, la lettera di Maria Grazia Ghetti pubblicata oggi nella sua rubrica si basa su alcuni presupposti erronei che meritano di essere chiariti.
La legge 76/2016 a cui si fa riferimento si compone di due parti, una sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso e una sulle convivenze di fatto, etero od omosessuali che siano.
Le unioni civili fra persone dello stesso sesso non sono in alcun modo, come invece sostiene la signora Ghetti, una legge che “riconosce come coppie di fatto solo quelle omosessuali” . L’unione civile è un nuovo istituto giuridico che, al pari del matrimonio, trasforma la relazione di fatto in una relazione giuridica da cui scaturiscono, fra l’altro, gli stessi diritti pensionistici e previdenziali finora riservati alle coppie eterosessuali sposate. Si tratta di un istituto paramatrimoniale che, a differenza di quanto accade nella gran parte dei paesi Europei che hanno semplicemente esteso l’accesso al matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso, si affianca al matrimonio e ne prevede, in ogni campo esclusi quelli della filiazione e dell’adozione, gli stessi diritti e doveri.
La coppia che voglia dare al proprio rapporto una veste giuridica oggi può accedere al matrimonio se eterosessuale, all’unione civile se omosessuale. Solo in questi casi si prevede la reversibilità della pensione nei confronti del/della partner.
Per quanto riguarda invece le coppie di fatto che, come nel caso della lettrice, non vogliano accedere al matrimonio, se di sesso diverso, o alle unioni civili, se dello stesso sesso, la parte della legge relativa alle convivenze di fatto riconosce alcuni diritti e doveri che nascono dal fatto stesso della convivenza (subentro nel contratto d’affitto, diritto all’accesso in ospedale, prerogative relative a questioni assicurative) ma in nessun modo prevedono accesso ai diritti previdenziali o alla pensione di reversibilità.
Dal giugno 2016 anche le coppie omosessuali possono, come quelle formate da una donna e un uomo, scegliere se rimanere coppie di fatto o diventare coppie riconosciute dal diritto.
Pertanto è infondato e fuorviante l’argomento per cui la nuova legge riconoscerebbe nuove prerogative alle coppie di fatto gay e lesbiche trascurando di estendere gli stessi diritti a coppie eterosessuali nelle stesse condizioni .
Diverso è il tema di un’eventuale estensione dei diritti pensionistici alle convivenze di fatto o di una loro retroattività, su cui crediamo che la signora Ghetti abbia ottime e condivisibili ragioni, che è bene distinguere dall’errore che questo oggi sia già possibile per le coppie omosessuali.
Sergio Lo Giudice Monica Cirinnà