Insieme a Sandra Zampa ho depositato in Parlamento un’interrogazione che chiede al Governo di modificare l’art.5 del Piano Casa, che stabilisce di interrompere le utenze in caso di occupazioni abusive e cancella la residenza anagrafica agli occupanti.

Acqua agli occupanti. Il PD in pressing su Renzi "Bologna faccia scuola"

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INTERROGIAZIONE Atto n. 3-01913

Pubblicato il 7 maggio 2015, nella seduta n. 446

LO GIUDICE , BIGNAMI , CIRINNA’ , CUCCA , ORELLANA , RICCHIUTI , SOLLO – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’interno. –

Premesso che:

la crisi economica degli ultimi anni ha prodotto nuove sacche di povertà ed ha acuito i caratteri dell’emergenza abitativa che affligge tante famiglie nel nostro Paese;

la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la legge del 27 maggio 1991 n. 176, sostiene, all’art.3, che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” e all’art.6 che gli Stati devono riconoscere che “che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita” e che devono assicurare “in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”;

nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 23 maggio 2014, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”;

il comma 1, dell’art.5, del decreto-legge n. 80 del 2014, noto anche come “decreto Lupi”, recita:

“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445”;

l’assenza del requisito della residenza anagrafica rappresenta per le persone occupanti una barriera all’accesso ai fondamentali servizi sanitari pubblici e l’impossibilità di allacciamento a servizi essenziali come l’acqua pone a rischio la salute di tali persone e l’igiene pubblica;

il Ministero dell’interno, con nota 633 del 24 febbraio 2015, ha ritenuto di modificare l’interpretazione del comma 1, dell’art.5 citato, dando direttiva che a chiunque occupi uno stabile a fini abitativi vada comunque consentita la registrazione all’Anagrafe “analogamente a quanto succede alle persone senza dimora che hanno la residenza in via della casa comunale o in vie fittizie”;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il sindaco di Bologna, con ordinanza del 27 aprile 2015, ha ritenuto, in quanto massima autorità sanitaria del Comune, di imporre alla società di gestione del servizio idrico pubblico, Hera SpA, l’erogazione dell’acqua per consumo domestico nelle unita? immobiliari dell’immobile ad uso abitativo di via De Maria 5 e 7, occupato da decine di famiglie;

Hera SpA aveva dovuto interrompere l’erogazione dell’acqua potabile, su richiesta della proprietà, in base all’art. 5 del decreto-legge citato, e questo, oltre alla preoccupazione per le condizioni di vita dei soggetti più deboli presenti nella struttura, aveva destato preoccupati allarmi sui rischi in ambito igienico sanitario;

il sindaco ha motivato l’ordinanza con esigenze di tutela dell’igiene e della salute pubblica, a partire dalla presenza nello stabile di numerose famiglie, 22 minori di età inferiore ai dieci anni, 6 neonati, 6 anziani di età superiore ai 75 anni e 3 persone con gravi disabilità fisiche,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di rivedere l’art. 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 al fine di permettere a chi occupa senza titolo un immobile di chiedere la residenza o l’allacciamento ai servizi primari in modo da tutelare diritti costituzionali fondamentali come il diritto alla salute, consentire l’accesso a beni primari, qual è l’acqua, e garantire i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York;

in quali forme e modi il Governo intenda mettere in atto un piano nazionale contro le nuove povertà a tutela dei soggetti più fragili e, in particolare modo, dell’infanzia.


http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/12/bologna-ordina-riallaccio-acqua-stabile-occupato-pd-sia-valido-in-tutta-italia/1675170/

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