Una proposta di legge per la liberalizzazione del software: è questo l’oggetto di una petizione (http://www.petitiononline.com/liberasw/petition.html ) promossa dal prof. Renzo Davoli, docente di Sistemi operativi all’Università di Bologna.

Sono tre i punti caratterizzanti della proposta di legge, il cui testo completo può essere letto su http://www.nonsiamopirati.org/4bersani.html :

1) Nella vendita di personal computer il prezzo dell’hardware deve essere riportato con voce distinta rispetto al prezzo della licenza d’uso del software eventualmente in dotazione.

2) E’ consentito all’utente di rinunciare all’acquisto della licenza per il software e pagare solamente il prezzo dell’hardware.

3) Il prezzo indicato per la licenza d’uso del software deve essere realistico.

linux1.jpgCon Renzo Davoli e tanti altri abbiamo condotto in questi anni una battaglia per l’avvio di un progetto di fattibilità per l’introduzione del software libero ed open source nel Comune di Bologna, che ha prodotto nel 2005 l‘approvazione di un ordine del giorno , presentato insieme a Roberto Panzacchi:

ODG: “SULL’INTRODUZIONE DI FORMATI LIBERI DI DATI E SULLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ E PIANIFICAZIONE DELL’UTILIZZO DI SOFTWARE LIBERO E OPEN SOURCE. NEL COMUNE DI BOLOGNA

“””IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

PREMESSO CHE

per formato dei dati si intende la modalità con cui i dati vengono rappresentati elettronicamente in modo che i programmi informatici possano elaborarli. Il formato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione binaria e i dati rappresentati (testo, immagini statiche o dinamiche, suono, eccetera);

per formati liberi o formati aperti si intendono i formati di salvataggio e di interscambio di dati che: a) sono resi pubblici mediante documentazione completa e dettagliata delle loro specifiche. Tale documentazione, posta a disposizione di ogni utente, deve essere completa e approfondita, in maniera che sia possibile per un professionista ragionevolmente esperto scrivere un programma per elaboratore elettronico in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tali specifiche;

b) non sono soggetti ad alcun ostacolo, né legale né tecnologico, alla libera diffusione delle specifiche. Qualora tecnologie utilizzate per la realizzazione dei formati siano state brevettate, deve essere stato concesso irrevocabilmente il libero uso di tale privativa;

c) sono resi irrevocabilmente utilizzabili ed implementabili liberamente, senza alcuna restrizione (ivi compresi previsioni di corrispettivi o pagamenti di diritti di qualsiasi genere), in modo che qualsiasi soggetto possa realizzare programmi che leggano, scrivano ed eseguano i medesimi formati;

d) sono liberamente modificabili mediante creazione di formati derivati da essi;

per formati proprietari si intendono i formati di dati non liberi;

per standard si intende una specifica o norma condivisa da una comunità. Lo standard può essere emanato da un ente di standardizzazione oppure essersi imposto di fatto (industry standard). Nel caso dei formati dei dati o dei documenti, un formato è standard quando è definito da un ente di standardizzazione (per esempio, il formato XML) o è di fatto condiviso da una comunità (per esempio, il formato PDF);

per interoperabilità si intende la capacità di sistemi informativi anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati e funzioni d’interfaccia;

per software o open source si intende un software il cui codice sorgente è accessibile e che possiede quattro libertà fondamentali: di uso non soggetto a restrizioni, di libera redistribuzione, di modifica del codice sorgente e di distribuzione del codice sorgente modificato e che questo comporta che il software libero possa essere liberamente eseguito, studiato, duplicato, installato in più copie, modificato e migliorato, distribuito e commercializzato;

la General Public License del Progetto GNU (GNU/GPL) è una tipologia di licenza associata al software libero che formalizza le libertà di cui sopra, protegge il diritto d’autore di chi ha scritto un programma e vincola chi ne distribuisca o commercializzi eventuali versioni modificate o estese al rilascio dei codici sorgenti delle nuove versioni che devono essere tutelate dalla licenza originaria (copyleft);

per software proprietario si intende, in contrapposizione al software libero, il software prodotto e distribuito in esclusiva da un produttore che ne detiene i diritti patrimoniali d’autore e se ne riserva la conoscenza dei codici sorgenti, limitandosi a venderne le licenze di utilizzo; è proprietario anche il cosiddetto software freeware, cioè il software gratuito del quale l’autore non distribuisce né consente l’accesso ai codici sorgenti lasciando all’utente solo la possibilità di usare la copia in suo possesso;

CONSIDERATO CHE

in base al principio di uguaglianza (art. 2 Cost.) ed al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), una amministrazione non può imporre ai cittadini, in modo diretto o indiretto, l’acquisto e l’uso di particolari software per la gestione dei rapporti con la stessa, poiché questo comporta una automatica discriminazione dei cittadini che non vogliano o non possano utilizzare le piattaforme software prescelte dall’amministrazione;

ogni cittadino ha pieno diritto a poter liberamente accedere alle informazioni pubbliche e pertanto la codifica dei dati in formati elettronico delle Pubbliche Amministrazioni non deve essere legata a formati di un singolo proprietario;

l’uso di formati aperti e liberi per la trattazione dei dati dell’Amministrazione consente di mantenere il diritto all’accesso a tali dati, a prescindere da ogni possibile futura obsolescenza dei formati adottati e nel tempo garantendo pertanto l’effettiva proprietà dei propri dati;

la Legge Regionale dell’Emilia Romagna del 24 maggio 2004, n. 11, relativa allo “sviluppo regionale della società dell’informazione”, prevede all’art. 3, comma 1 lettera f, che fra gli obiettivi perseguiti dall’attività regionale vi sia la “interoperabilità attraverso l’uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti” e la “accessibilità e disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l’utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto”;

la medesima legge regionale prevede all’art. 5, rubricato “pluralismo informatico”:

1. al fine di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso all’informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l’uso di formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non proprietari. La Regione promuove la competitività e la trasparenza del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie ed è impegnata alla rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all’impiego ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente chiuso nella pubblica amministrazione.

2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione privilegia l’uso di almeno un formato di dati aperto come indicato all’Art. 3, comma 1, lettere f) e g)


CONSIDERATO INOLTRE CHE

l’adozione di software libero/open source abbatte nettamente i costi di installazione, non dovendo pagare le licenze di uso e consentendo di investire maggiori risorse sulle personalizzazioni, sui servizi e sulla formazione;

il modello open source rende la pubblica amministrazione e ogni altro utilizzatore indipendente dal fornitore e rappresenta un’efficace contributo alla lotta contro il monopolio da parte dei produttori di software;

l’adozione di soluzioni basate su software libero/open source consente alla Pubblica Amministrazione di operare attivamente come committente di soluzioni invece che come semplice cliente/osservatore che acquista passivamente dal mercato, contribuendo a migliorare la qualità delle soluzioni stesse;

le Pubbliche Amministrazioni devono praticare e promuovere il riuso dei programmi per elaboratore, come anche previsto dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, art. 25, comma 1, ove si stabilisce che “le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre Amministrazioni Pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”. Solamente la adozione di piattaforme basate su software libero/open source consente appieno il riuso fra amministrazioni, con le conseguenze di economicità e razionalizzazione della spesa pubblica che ne derivano;

l’indipendenza dai fornitori consente di poter affidare l’assistenza per un prodotto open source ad una o più aziende liberamente scelte favorendo così, oltre al principio di libera concorrenza, anche le imprese locali, stimolando la produzione italiana e l’economia di settore nel nostro paese, da sempre forte consumatore ma scarso produttore di software e favorendo la nascita di nuove opportunità occupazionali;

l’accesso al codice sorgente dei programmi utilizzati consente alla Pubblica Amministrazione di verificare in proprio la qualità del software, l’esistenza di eventuali difetti, la sicurezza delle procedure d’accesso ai dati e la tutela della privacy;

sono in numero crescente le esperienze di pubbliche amministrazioni dei paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Finlandia) ed extraeuropei (USA, Brasile, Cina, Messico, India, Corea, Giappone, Malesia), oltre che di municipalità o amministrazioni locali (tra cui la città tedesca di Schwäbisch Hall, la regione spagnola di Extremadura, la francese Union des Groupements d’Achats Publics, la capitale francese Parigi) che utilizzano il software libero/open source ed esperienze simili sono attive anche in Italia (come la rete telematica della regione Toscana);

la direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 19 dicembre 2003 (registrata alla Corte dei conti 23 gennaio 2004, pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004), prescrive all’art. 4 che “le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, privilegiano le soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard, assicurino 1’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;

b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un’unica tecnologia proprietaria; la dipendenza è valutata tenendo conto dell’intera soluzione;

c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A. ed in assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l’obbligo dell’amministrazione di garantire segretezza o riservatezza;

d) programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto”;

INVITA LA GIUNTA

ad introdurre progressivamente nella pubblica amministrazione formati di dati liberi, con l’obiettivo che tutti i dati trattati siano disponibili almeno in un formato libero;

ad avviare uno studio di fattibilità e pianificazione sull’utilizzo progressivo di software libero e open source nel Comune di Bologna, anche mantenendo una forte relazione con l’Università di Bologna, coinvolgendo il Consiglio Comunale, attraverso le competenti Commissioni consiliari, nel percorso di definizione dello stesso.

Roberto Panzacchi Sergio Lo Giudice

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