Mercoledì 26 giugno ho partecipato alla seduta della Commissione Giustizia Senato dedicata ai matrimoni e alle unioni civili. Il resoconto del mio intervento

Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 17 del 26/06/2013

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2013
17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e Berretta.
La seduta inizia alle ore 17,05.

(15) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale
(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(204) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso
(239) GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(393) ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno scorso.

Il presidente PALMA ricorda che era stata svolta la relazione sui disegni di legge in titolo.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LO GIUDICE (PD) esprime vive compiacimento per il fatto di intervenire in discussione generale proprio nel giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha pronunciato una sentenza storica, dichiarando l’incostituzionalità della recente legge con la quale si escludevano dalla tutela della legge federale i matrimoni omosessuali celebrati nei dieci Stati che hanno finora riconosciuto tale istituto.
L’Europa del resto non è certo indietro agli Stati Uniti per quanto riguarda il riconoscimento del diritto dei cittadini a non essere discriminati a secondo delle proprie preferenze sessuali.
Ovviamente l’Europa non è uno stato federale, e tuttavia vi è una sufficiente base di testi normativi, si pensi in particolare al trattato costituzionale europeo oltre alle numerose direttive, nonchè di interpretazioni giurisprudenziali, da poter dire che quello della parità di trattamento davanti alla legge, indipendentemente dall’orientamento sessuale, è un principio acquisito a livello continentale.
Molti Paesi aderenti all’unione, in realtà, hanno riconosciuto negli ultimi anni il matrimonio omosessuale, mentre altri hanno apprestato nuovi e specifici strumenti giuridici al fine di dare il riconoscimento alle coppie composte da persone dello stesso sesso.
Questo principio è stato in particolare riconosciuto anche in Italia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, che ha riconosciuto il diritto degli omosessuali ad una propria vita familiare, lasciando al legislatore, come è già stato ricordato dal relatore, la scelta di intervenire estendendo alle persone dello stesso sesso la tutela apprestata dall’articolo 29 della Costituzione alla famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ovvero regolamentando le unioni omosessuali con un apposito istituto giuridico, in attuazione della promozione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana prevista dall’articolo 2 della Carta costituzionale.
Questa duplicità di risposte corrisponde del resto a quella che è stata l’esperienza storica europea in questi anni dove, accanto a Paesi che hanno più rapidamente percorso la strada del matrimonio egalitario, ve ne sono stai altri – in particolare i Paesi scandinavi, la Germania e il Regno Unito – che hanno introdotto istituti specifici per la regolamentazione delle Coppie omosessuali.
Va detto però che proprio la previsione di una disciplina differenziata rispetto a quella derivante dal matrimonio ha determinato una serie di interventi delle Corti costituzionali nazionali o della Corte europea dei diritti umani che hanno indotto dapprima i paesi del nord, e fra poco anche il Regno Unito, mancando unicamente il voto della Camera dei Lords, ad estendere l’istituto matrimoniale alle persone dello stesso sesso.
Nell’osservare come proprio tale considerazione lo abbia indotto a presentare un disegno di legge che segue l’opzione del matrimonio egalitario, osserva però come sia improprio considerare i disegni di legge in titolo come espressione delle due diverse opzioni offerte dalla Corte costituzionale al legislatore.
Infatti, se è vero che i disegni di legge nn. 15, 204 e 393 rispondono ad una di tali alternative, e cioè all’estensione del matrimonio alle persone dello stesso sesso, non è parimenti vero che i disegni di legge nn. 197, 239 e 314 si muovano nel solco della seconda alternativa proposta dal giudice delle leggi, dal momento che essi non introducono un nuovo istituto giuridico destinato a regolamentare le relazioni fra persone dello stesso sesso, ma rispondono ad un’altra esigenza, certamente anch’essa estremamente meritevole di tutela da parte del legislatore, che è quella di dare un riconoscimento giuridico alle coppie conviventi – eterosessuali o omosessuali che siano – che per qualunque motivo decidano di non unirsi in matrimonio.
Fu proprio la mancanza della consapevolezza di quanto fossero diversi i beni giuridici tutelati, che determinò nel corso della XV legislatura – quando proprio questa Commissione esaminò l’introduzione nel nostro ordinamento dei patti di solidarietà ovvero dei cosiddetti “DICO” – il fallimento di quel tentativo.
A suo parere quindi i due gruppi di disegni di legge dovrebbero avere un percorso separato.
Per quanto riguarda i secondi, poi, egli osserva come essi perseguano l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone conviventi secondo due strade molto diverse.
I disegni di legge nn 197 e 239, infatti, intendono istituire una sorta di patto o contratto tra le persone conviventi, al quale sono collegate determinate conseguenze; il disegno di legge n. 314 del senatore Barani, invece – a suo parere più correttamente, proprio perché lo scopo dell’intervento legislativo proposto è quello di regolamentare e tutelare diritti e doveri che discendono da una convivenza non sancita dal matrimonio – fa discendere tali conseguenze direttamente dalla circostanza di fatto della convivenza.
Rispondendo ad una richiesta di precisazioni da parte del relatore Falanga, poi, il senatore Lo Giudice precisa che nel disegno di legge da lui presentato non si detta una disciplina specifica per l’adozione da parte delle coppie conviventi in quanto si è scelto di sostituire semplicemente la nozione di coniugi a quella di marito e moglie dovunque ricorra nella legislazione, una scelta che di per sé determinrebbe l’estensione dell’adozione anche alle coppie coniugate omosessuali.
In ogni caso egli osserva che, indipendentemente da come si sceglierà di regolamentare la materia delle adozioni, è comunque importante che, con l’introduzione nel nostro ordinamento del matrimonio egalitario, venga stabilita una condizione di genitorialtà di entrambi i coniugi nei confronti del figlio di uno di questi, soprattutto a tutela dei diritti del bambino, in caso ad esempio di morte del genitore naturale.

Il senatore AIROLA (M5S) deplora il fatto che sia stato consentito al senatore Lo Giudice di superare, sia pure di poco, il termine di venti minuti previsto per l’intervento in discussione generale e che gli si sia concesso di fatto di interloquire con il relatore.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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